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ASSEGNO
DI DIVORZIO
Come
si deve determinare l'assegno di divorzio
Per
determinare in modo equo e corretto l'entità dell'assegno
di divorzio occorre necessariamente prendere visione dei seguenti
argomenti, in relazione al vostro caso specifico:
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LA DETERMINAZIONE
DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO
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L'indisponibilità
di mezzi adeguati è unanimemente ritenuta il presupposto essenziale
per la prosecuzione dell'indagine volta alla quantificazione dell'assegno
di divorzio.
In altre
parole, è perfettamente inutile entrare nel merito della questione
nel caso in cui il coniuge bisognoso abbia già mezzi adeguati o
comunque sia in grado di procurarseli.
La natura dell'assegno
di divorzio è esclusivamente assistenziale, dato che deve supplire
ad una oggettiva
impossibilità del coniuge bisognoso.
Le parole chiave
sono ancora una volta l'adeguatezza dei mezzi ed il tenore di vita
coniugale.
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I MEZZI ADEGUATI
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Le definizioni
"mezzi adeguati" nella legge sul divorzio e "adeguati
redditi propri" negli articoli del codice civile sulla separazione,
introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale
differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto
per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno
di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all'assegno.
Da ciò si deve
dedurre che l'articolo di legge in esame non può essere interpretato
con l'ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua
essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente
legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione
di un patrimonio personale.
Analogamente
alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall'attività
lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro
o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione
economica.
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IL TENORE
DI VITA
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Il tenore di
vita avuto durante il matrimonio costituisce l'indiscusso parametro
di riferimento per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.
In ordine all'accertamento
del tenore di vita, si dovrà tenere conto dei redditi della famiglia
al momento della cessazione della convivenza, quale elemento
da cui dedurre presuntivamente il tenore di vita goduto durante
il matrimonio.
Nonostante questo
concetto possa apparire poco condivisibile, sia i tribunali che
la corte di cassazione sono concordi nel garantire il costante allacciamento
al tenore di vita goduto, anche quando il legame si è reciso
da moltissimo tempo.
Pensate che
tale principio è stato applicato anche in casi in cui il peggioramento
della situazione economica del coniuge (che in sede di divorzio
non aveva chiesto alcunché a carico dell'altro) si fondava su circostanze
sopravvenute dopo ventidue anni dalla sentenza!
Vi chiederete
come, in casi simili, possa accertarsi il tenore di vita effettivo
goduto dalla coppia. A questo problema si è posto rimedio facendo
riferimento ad un criterio induttivo; pertanto il tenore di vita
di riferimento è quello che "poteva
legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate
nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio".
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LE CONDIZIONI
DEI CONIUGI
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Il concetto
di "condizioni dei coniugi" comprende ogni circostanza che può incidere
sulla loro situazione patrimoniale, fra cui anche lo stato di salute
in cui uno od entrambi versano e l'età.
Naturalmente,
il ruolo principale è rivestito dalla situazione patrimoniale del
coniuge che è onerato del pagamento in favore del bisognoso.
Si osserva poi
che, in caso di convivenza more
uxorio, non hanno alcun rilievo i redditi del convivente del
coniuge obbligato al pagamento, non avendo tale convivente alcun
obbligo nei confronti dell'onerato.
Al contrario,
andrebbero considerati i redditi del convivente more uxorio
dell'ex coniuge bisognoso dato che possono far cessare lo stato
di bisogno e quindi eliminare il presupposto richiesto espressamente
dalla legge sul divorzio per l'erogazione dell'assegno, ovvero l'incapacità
di procurarsi mezzi.
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IL CONTRIBUTO
PERSONALE ED ECONOMICO DI CIASCUNO DEI CONIUGI
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Questo criterio,
comune anche alla determinazione dell'assegno di mantenimento, impone
di valutare quale sia stato in concreto l'apporto che i coniugi
hanno dato nella formazione del patrimonio personale o comune.
Occorrerà quindi
tenere in considerazione se entrambi hanno svolto un'attività in
comune, ovvero se la moglie, rinunciando ad una possibile carriera,
ha pattuito di comune accordo con il consorte di dedicarsi alla
famiglia ed ai figli, contribuendo in ogni caso alla crescita, anche
economica, della famiglia stessa.
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REDDITO DI
ENTRAMBI E DURATA DEL MATRIMONIO
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Riteniamo opportuno
richiamarvi questi due criteri:
Il reddito:
si veda
quanto presentato nella sezione relativa alla separazione legale.
La durata
del matrimonio: anche questo criterio è comune alla separazione
legale. Si consideri peraltro che se il rapporto matrimoniale è
stato di breve o brevissima durata, senza che vi siano stati figli,
lo scioglimento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il
coniuge di procurarsi i mezzi adeguati per il suo sostentamento.
Diversamente,
ogni circostanza, fatto o decisione coniugale, che in connessione
alla durata del rapporto, possa esercitare influenza sulla capacità
del coniuge di mantenersi autonomamente, deve essere attentamente
valutata.
Occorre infine
sottolineare che per durata del matrimonio si deve intendere anche
il periodo di separazione legale, in quanto vi può essere stato
un contributo
del coniuge separato in favore dei figli non autosufficienti ed
indipendenti economicamente.
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