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ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
Premesse

Come si deve determinare l'assegno di mantenimento

ASSEGNO DI DIVORZIO:
Premesse
La determinazione dell'assegno di divorzio
Il pagamento dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione
La rinuncia all'assegno di divorzio
I patti preventivi di separazione e divorzio
GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI:
Premesse sull'affidamento condiviso
Affidamento condiviso e monogenitoriale
Il contributo economico di ciascun genitore per il mantenimento del minore
La soluzione delle controversie in ordine all'affidamento del minore
I figli coinvolti nella separazione e nel divorzio
Consigli per tutelare i figli in caso di separazione
La Mediazione Familiare

 

ASSEGNO DI DIVORZIO

Come si deve determinare l'assegno di divorzio

Per determinare in modo equo e corretto l'entità dell'assegno di divorzio occorre necessariamente prendere visione dei seguenti argomenti, in relazione al vostro caso specifico:

La determinazione dell'assegno di divorzio Le condizioni dei coniugi
I mezzi adeguati Il contributo personale ed economico di ciascuno dei coniugi
Il tenore di vita Reddito di entrambi e durata del matrimonio

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LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO
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L'indisponibilità di mezzi adeguati è unanimemente ritenuta il presupposto essenziale per la prosecuzione dell'indagine volta alla quantificazione dell'assegno di divorzio.

In altre parole, è perfettamente inutile entrare nel merito della questione nel caso in cui il coniuge bisognoso abbia già mezzi adeguati o comunque sia in grado di procurarseli.

La natura dell'assegno di divorzio è esclusivamente assistenziale, dato che deve supplire ad una oggettiva impossibilità del coniuge bisognoso.

Le parole chiave sono ancora una volta l'adeguatezza dei mezzi ed il tenore di vita coniugale.

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I MEZZI ADEGUATI
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Le definizioni "mezzi adeguati" nella legge sul divorzio e "adeguati redditi propri" negli articoli del codice civile sulla separazione, introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all'assegno.

Da ciò si deve dedurre che l'articolo di legge in esame non può essere interpretato con l'ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione di un patrimonio personale.

Analogamente alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall'attività lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.

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IL TENORE DI VITA
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Il tenore di vita avuto durante il matrimonio costituisce l'indiscusso parametro di riferimento per l'attribuzione dell'assegno di divorzio.

In ordine all'accertamento del tenore di vita, si dovrà tenere conto dei redditi della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento da cui dedurre presuntivamente il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Nonostante questo concetto possa apparire poco condivisibile, sia i tribunali che la corte di cassazione sono concordi nel garantire il costante allacciamento al tenore di vita goduto, anche quando il legame si è reciso da moltissimo tempo.

Pensate che tale principio è stato applicato anche in casi in cui il peggioramento della situazione economica del coniuge (che in sede di divorzio non aveva chiesto alcunché a carico dell'altro) si fondava su circostanze sopravvenute dopo ventidue anni dalla sentenza!

Vi chiederete come, in casi simili, possa accertarsi il tenore di vita effettivo goduto dalla coppia. A questo problema si è posto rimedio facendo riferimento ad un criterio induttivo; pertanto il tenore di vita di riferimento è quello che "poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio".

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LE CONDIZIONI DEI CONIUGI
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Il concetto di "condizioni dei coniugi" comprende ogni circostanza che può incidere sulla loro situazione patrimoniale, fra cui anche lo stato di salute in cui uno od entrambi versano e l'età.

Naturalmente, il ruolo principale è rivestito dalla situazione patrimoniale del coniuge che è onerato del pagamento in favore del bisognoso.

Si osserva poi che, in caso di convivenza more uxorio, non hanno alcun rilievo i redditi del convivente del coniuge obbligato al pagamento, non avendo tale convivente alcun obbligo nei confronti dell'onerato.

Al contrario, andrebbero considerati i redditi del convivente more uxorio dell'ex coniuge bisognoso dato che possono far cessare lo stato di bisogno e quindi eliminare il presupposto richiesto espressamente dalla legge sul divorzio per l'erogazione dell'assegno, ovvero l'incapacità di procurarsi mezzi.

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IL CONTRIBUTO PERSONALE ED ECONOMICO DI CIASCUNO DEI CONIUGI
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Questo criterio, comune anche alla determinazione dell'assegno di mantenimento, impone di valutare quale sia stato in concreto l'apporto che i coniugi hanno dato nella formazione del patrimonio personale o comune.

Occorrerà quindi tenere in considerazione se entrambi hanno svolto un'attività in comune, ovvero se la moglie, rinunciando ad una possibile carriera, ha pattuito di comune accordo con il consorte di dedicarsi alla famiglia ed ai figli, contribuendo in ogni caso alla crescita, anche economica, della famiglia stessa.

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REDDITO DI ENTRAMBI E DURATA DEL MATRIMONIO
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Riteniamo opportuno richiamarvi questi due criteri:

Il reddito: si veda quanto presentato nella sezione relativa alla separazione legale.

La durata del matrimonio: anche questo criterio è comune alla separazione legale. Si consideri peraltro che se il rapporto matrimoniale è stato di breve o brevissima durata, senza che vi siano stati figli, lo scioglimento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il coniuge di procurarsi i mezzi adeguati per il suo sostentamento.

Diversamente, ogni circostanza, fatto o decisione coniugale, che in connessione alla durata del rapporto, possa esercitare influenza sulla capacità del coniuge di mantenersi autonomamente, deve essere attentamente valutata.

Occorre infine sottolineare che per durata del matrimonio si deve intendere anche il periodo di separazione legale, in quanto vi può essere stato un contributo del coniuge separato in favore dei figli non autosufficienti ed indipendenti economicamente.

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