|
ASSEGNO
DI DIVORZIO
Il
pagamento dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione
La legge sul
divorzio offre la possibilità ai coniugi di stabilire che il pagamento
dell'assegno di divorzio, in luogo di versamenti periodici, possa
avvenire in un'unica soluzione.
L'alternativa
è offerta dal comma
VIII dell'art. 5 della legge 898/70.
Quali conseguenze
vi sono in caso di accettazione dell'assegno in un 'unica soluzione?
La risposta è semplice: il coniuge debole beneficiario dell'assegno
non potrà più avanzare in futuro alcuna richiesta di carattere economico
nei confronti dell'altro in quanto ogni sua pretesa in tal senso
si considera soddisfatta con il pagamento dell'importo pattuito.
Proprio per
le conseguenze particolari che tale scelta comporta, è parso opportuno
stabilire nella legge sul divorzio che il tribunale debba valutare
l'equità della soluzione per conferire piena efficacia all'accordo
dei coniugi.
Al contrario,
e qualora l'assegno divorzile abbia carattere periodico, ai sensi
dell'art. 9 L.898/70, sarà sempre possibile la revisione del relativo
provvedimento, qualora sopravvengono giustificati
motivi.
stampa
questa pagina
|