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ASSEGNO
DI DIVORZIO
I
patti preventivi di separazione e divorzio
I PATTI DI
DIVORZIO
Contrariamente
a quanto avviene in altri paesi fra cui, principalmente, gli Stati
Uniti d'America, in Italia gli accordi prematrimoniali e preventivi
al divorzio devono fare i conti con una legislazione ed una giurisprudenza
estremamente rigide.
Siamo quindi
ben lontani dai costumi e dalle legislazioni d'oltreoceano, ove
il 90% dei divorzi è regolato da patti ed accordi prematrimoniali.
Tra gli importantissimi
ed irrinunciabili principi del nostro ordinamento giuridico va principalmente
citato l'art.
24 della Costituzione, che impedisce il formarsi di valide intese
preventive di divorzio.
Si intuisce
che pattuire l'entità del futuro ed eventuale assegno di divorzio,
prima o durante il matrimonio, ma anche in sede di separazione,
oppure stabilire chi dei due coniugi dovrà godere della casa coniugale,
equivale a limitare l'esercizio di diritti a cui è attribuito il
carattere di indisponibilità, da parte del coniuge che ne ha interesse
I patti preventivi
di divorzio, quindi, incidendo sui comportamenti difensivi nel relativo
procedimento legale di divorzio, sono da ritenersi assolutamente
nulli.
Ne consegue,
in altre parole, che il diritto all'assegno di divorzio, così come
altri diritti parimenti indisponibili, non possono essere in alcun
modo negoziati a priori, ma solo ed esclusivamente nell'ambito della
relativa procedura avanti il tribunale competente, che deve esercitare
il controllo sulle decisioni prese congiuntamente delle parti.
E' quindi inutile
che i coniugi si adoperino per stabilire un eventuale importo da
versarsi in caso di divorzio, ovvero individuino già nelle condizioni
di separazione il soggetto assegnatario della casa coniugale per
il periodo successivo alla sentenza di divorzio, in quanto il tribunale
potrà in ogni momento accertare e dichiarare la nullità dell'accordo
sin dal giorno della sua stipulazione applicando, in via esclusiva,
quanto la legge stabilisce.
Diversamente
potrebbe essere nel caso in cui con l'accordo, il coniuge obbligato
al mantenimento prometta il pagamento di importi superiori al dovuto,
ovvero quando il patto è volto a regolare altri aspetti di natura
patrimoniale che nulla hanno a che vedere con gli obblighi inderogabili
stabiliti dalla legge.
In un recentissimo
caso, la cassazione è intervenuta a decidere su un patto con cui
il marito si era impegnato a corrispondere alla moglie "ora per
allora" un
importo mensile. Nella fattispecie la Corte ha "salvato" l'accordo
stipulato tra i coniugi poiché nella formulazione del testo non
si è potuto rinvenire alcun riferimento, implicito o esplicito,
all'assegno di divorzio, confermando così l'orientamento consolidato
nel senso descritto.
I PATTI DI
SEPARAZIONE
Non altrettanto
invalicabile è il muro eretto dalla Cassazione in materia di accordi
preventivi di separazione.
Tra le fattispecie
ammesse si registra l'accordo pre-separazione avente ad oggetto
l'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile in capo
al coniuge più debole, con integrale tacitazione di ogni sua pretesa
riguardo agli obblighi
di mantenimento.
Altrettanto
valido è l'obbligo di trasferire un immobile al fine di provvedere
al mantenimento della prole.
Sempre ammissibili
ed efficaci sono poi le convenzioni stipulate sia prima che dopo
l'omologazione degli accordi di separazione, anche se non riportate
nel verbale in cui è stato trasfuso l'accordo dei coniugi, se più
vantaggiose per il beneficiario
delle prestazioni.
Ugualmente accettati
sono quei patti o accordi aventi ad oggetto diritti non dipendenti
dalla qualità di coniuge e non riguardanti il regime di separazione,
detti "patti aggiunti", aventi lo scopo di definire tutti
gli altri rapporti economici esistenti fra coniugi. Tali patti hanno
e mantengono un'autonoma validità che non viene meno neppure con
il successivo scioglimento del matrimonio.
Concludendo,
si può affermare che solamente il diritto agli alimenti incorporato
nell'assegno di divorzio è irrinunciabile, ma non il diritto al
mantenimento che può essere oggetto di valida transazione da parte
dei coniugi.
Per la differenza
tra alimenti e assegno di mantenimento si rinvia alla trattazione
in merito contenuta nel presente capitolo.
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