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ASSEGNO
DI DIVORZIO
Premesse
E' intuibile
che, nonostante la sentenza di divorzio disponga lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rapporto
matrimoniale non può, da quel momento in poi, divenire totalmente
improduttivo di effetti.
Si pensi ad
esempio ad un matrimonio di lunga durata, celebrato da 10 anni o
più.
In questo arco
di tempo, i coniugi hanno sicuramente posto le basi di una auspicata
duratura vita in comune, prendendo insieme le decisioni più importanti
con riguardo al lavoro, i figli, la residenza e ponendole concretamente
in essere.
Non è quindi
possibile immaginare che il coniuge più debole possa essere abbandonato
a se stesso, senza alcun meccanismo di tutela fondato sull'esame
delle numerose circostanze e dei fatti che hanno interessato il
rapporto matrimoniale in questione.
Parallelamente
a quanto già detto per la separazione, vi proponiamo un'analisi
ed una lettura della normativa in materia di assegno divorzile.
L'architrave del sistema è il comma
VI dell'art. 5 L.898/70 il cui contenuto deve essere attentamente
valutato dai coniugi.
Il testo della
norma citata evidenzia i seguenti concetti:
- le condizioni
dei coniugi,
- le ragioni
della decisione,
- il contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione famigliare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
- il reddito
di entrambi,
- l'obbligo
di valutare di tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio.
Tutte queste
variabili devono essere considerate al fine di stabilire l'entità
della somministrazione periodica a favore dell'altro coniuge di
un assegno solo nel caso in cui quest'ultimo non abbia mezzi
adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Vi invitiamo
ancora una volta a soffermarvi sul testo della norma citata, affinché
la valutazione di queste variabili possa aiutarvi a determinare
l'entità dell'assegno divorziale ed a raggiungere così un accordo
equilibrato in relazione ai criteri enunciati.
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