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ASSEGNO
DI DIVORZIO
La
rinuncia all'assegno di divorzio
Data la natura
assistenziale dell'assegno, e quindi la sua irrinunciabilità
ed imprescrittibilità, per il coniuge in condizioni economiche
più deboli è sempre possibile chiedere pagamento dell'assegno di
divorzio.
Ciò anche quando,
nel ricorso, non sia stata fatta alcuna domanda in tal senso.
Sono quindi
assolutamente nulli e privi di qualsiasi efficacia giuridica gli
accordi preventivi e successivi al matrimonio aventi ad oggetto
la rinuncia all'assegno di divorzio in favore del coniuge debole.
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