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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI

Affidamento condiviso o monogenitoriale?
La scelta del giudice deve essere fatta nell’esclusivo interesse del minore

Il giudice chiamato a decidere in ordine al tipo di affidamento da prediligere per il singolo caso deve valutare le condizioni che si presentano e ciò al fine di scegliere se sia opportuno disporre un affidamento condiviso e cioè ad entrambi i genitori, ovvero monogenitoriale, e quindi ad uno solo di essi, come accadeva nell’ambito della previgente disciplina.

Nell’ottica della nuova normativa l’affidamento condiviso è, di regola, il modello che dovrebbe prevalere nella scelta del giudice, anche se deve essere considerato che la legge lascia aperta la possibilità di una diversa decisione, considerato che non sempre l’interesse del minore può essere salvaguardato da un affidamento di tipo condiviso.

A tal proposito va considerato che l’art. 155 II comma del codice civile stabilisce espressamente che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori e ciò, quindi, sulla scorta di una valutazione che è subordinata alla verifica dell’effettiva rispondenza dell’affidamento condiviso all’interesse del minore.

Da ciò deriva che il giudice deve tener conto nella motivazione dell’interesse del minore non soltanto quando si tratta di negare l’affidamento condiviso e disporre l’affidamento esclusivo o monogenitoriale, ma anche quando lo stesso giudice decida di affidare il minore ad entrambi i genitori.

In ogni caso, pertanto, la decisione deve essere motivata, atteso che sempre la norma in commento prevede espressamente che i provvedimenti relativi alla prole debbano essere adottati “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.

La valutazione della rispondenza dell’affidamento condiviso all’interesse del minore deve quindi essere compiuta vagliando attentamente la sua posizione, anche attraverso la possibilità della sua audizione, come previsto dal nuovo articolo 155 sexies codice civile, norma che ha altresì riconosciuto rilevanza giuridica all’istituto della mediazione famigliare, stabilendo per l’appunto che la decisione in ordine all’affidamento del minore possa essere raggiunta anche direttamente dai coniugi nell’ambito di un percorso di mediazione famigliare disposto dal Tribunale con l’ausilio di uno psicologo.

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