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GLI
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI
Affidamento
condiviso o monogenitoriale?
La scelta del giudice deve essere fatta nell’esclusivo interesse
del minore
Il giudice chiamato
a decidere in ordine al tipo di affidamento da prediligere per il
singolo caso deve valutare le condizioni che si presentano e ciò
al fine di scegliere se sia opportuno disporre un affidamento condiviso
e cioè ad entrambi i genitori, ovvero monogenitoriale, e
quindi ad uno solo di essi, come accadeva nell’ambito della
previgente disciplina.
Nell’ottica
della nuova normativa l’affidamento condiviso è, di
regola, il modello che dovrebbe prevalere nella scelta del giudice,
anche se deve essere considerato che la legge lascia aperta la possibilità
di una diversa decisione, considerato che non sempre l’interesse
del minore può essere salvaguardato da un affidamento di
tipo condiviso.
A tal proposito
va considerato che l’art.
155 II comma del codice civile stabilisce espressamente che
il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità
che i figli restino affidati ad entrambi i genitori e ciò,
quindi, sulla scorta di una valutazione che è subordinata
alla verifica dell’effettiva rispondenza dell’affidamento
condiviso all’interesse del minore.
Da ciò
deriva che il giudice deve tener conto nella motivazione dell’interesse
del minore non soltanto quando si tratta di negare l’affidamento
condiviso e disporre l’affidamento esclusivo o monogenitoriale,
ma anche quando lo stesso giudice decida di affidare il minore ad
entrambi i genitori.
In ogni caso,
pertanto, la decisione deve essere motivata, atteso che sempre la
norma in commento prevede espressamente che i provvedimenti relativi
alla prole debbano essere adottati “con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa”.
La valutazione
della rispondenza dell’affidamento condiviso all’interesse
del minore deve quindi essere compiuta vagliando attentamente la
sua posizione, anche attraverso la possibilità della sua
audizione, come previsto dal nuovo
articolo 155 sexies codice civile, norma che ha altresì
riconosciuto rilevanza giuridica all’istituto della mediazione
famigliare, stabilendo per l’appunto che la decisione in ordine
all’affidamento del minore possa essere raggiunta anche direttamente
dai coniugi nell’ambito di un percorso di mediazione famigliare
disposto dal Tribunale con l’ausilio di uno psicologo.
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