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GLI
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI
Il
contributo economico di ciascun genitore per il mantenimento del
minore
Come è
noto, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole (articolo 147 codice
civile).
Dovendo i coniugi
adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze
e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo
(articolo 148, comma I, codice civile) anche il nuovo
quarto comma dell’art. 155 codice civile, introdotto con
la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi
tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento
del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
Diversamente
dal passato, con la norma di legge in esame, si è voluto
stabilire degli elementi precisi per quantificare l’assegno
periodico in favore della prole minore di età o non autosufficiente
e cioè:
1) le
attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
In forza dell’art.
4 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 detta disposizione si applica
non solo con riguardo al giudizio di separazione ma anche a quello
di divorzio ed altresì nei procedimento relativi “ai
figli di genitori non coniugati” e, naturalmente, anche all’ipotesi
in cui venga disposto l’affidamento ad un solo genitore in
luogo dell’affidamento congiunto.
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