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ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
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Come si deve determinare l'assegno di mantenimento

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Premesse
La determinazione dell'assegno di divorzio
Il pagamento dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione
La rinuncia all'assegno di divorzio
I patti preventivi di separazione e divorzio
GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI:
Premesse sull'affidamento condiviso
Affidamento condiviso e monogenitoriale
Il contributo economico di ciascun genitore per il mantenimento del minore
La soluzione delle controversie in ordine all'affidamento del minore
I figli coinvolti nella separazione e nel divorzio
Consigli per tutelare i figli in caso di separazione
La Mediazione Familiare

 

GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI

Il contributo economico di ciascun genitore per il mantenimento del minore

Come è noto, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (articolo 147 codice civile).

Dovendo i coniugi adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo (articolo 148, comma I, codice civile) anche il nuovo quarto comma dell’art. 155 codice civile, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Diversamente dal passato, con la norma di legge in esame, si è voluto stabilire degli elementi precisi per quantificare l’assegno periodico in favore della prole minore di età o non autosufficiente e cioè:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

In forza dell’art. 4 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 detta disposizione si applica non solo con riguardo al giudizio di separazione ma anche a quello di divorzio ed altresì nei procedimento relativi “ai figli di genitori non coniugati” e, naturalmente, anche all’ipotesi in cui venga disposto l’affidamento ad un solo genitore in luogo dell’affidamento congiunto.

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