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GLI
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI
Premesse
sull'affidamento condiviso
La cessazione
della coabitazione fra i genitori a causa della separazione e del
divorzio determina come conseguenza principale il problema dell’affidamento
dei figli.
La legge 8.02.2006
n. 54, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2006 ed entrata
in vigore il 16 marzo 2006, ha radicalmente mutato il previgente
assetto normativo in tema di affidamento dei figli nell’ambito
delle procedure di separazione o divorzio, sancendo in modo definitivo
il passaggio da un regime monogenitoriale ad un regime bigenitoriale.
Il principio
della “bigenitorialità” trova la sua espressione
nel primo comma del nuovo
articolo 155 del codice civile, per cui il figlio minore ha
diritto di ricevere “cura, educazione e istruzione”
da entrambi i genitori, formula che peraltro riproduce lo speculare
principio già stabilito nell’art. 30 della Costituzione,
per cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.
E’ stata
così privilegiata la formula dell’affidamento “condiviso”
che, nelle intenzioni del legislatore, si dovrebbe tradurre in un
impegno diretto da parte di ciascuno dei genitori in ordine agli
obblighi che sugli stessi incombono, anche in forza delle norme
dettate dagli articoli 147 e 261 del codice civile; regola quest’ultima
dettata per i figli naturali riconosciuti nei confronti dei quali,
naturalmente, vigono gli stessi obblighi sanciti dal nostro ordinamento
giuridico per i figli legittimi, cioè nati all’interno
del matrimonio.
Vi invitiamo
quindi a proseguire la lettura delle pagine a seguire per meglio
comprendere i contenuti della recente normativa in tema di affidamento
congiunto.
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