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GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI

La soluzione delle controversie in ordine all’affidamento dei minori attraverso un nuovo strumento di tutela: l’art. 709 ter codice procedura civile

Un’altra importante modifica apportata dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 attiene all’introduzione di un procedimento specifico per la risoluzione delle liti sulla potestà del minori, previsto dall’articolo 709 ter del codice di procedura civile.

Detto procedimento si applica ogni qualvolta vi sia già un provvedimento in materia di affidamento di figli minorenni o di figli maggiorenni portatori di handicap grave, atteso che il nuovo articolo 155 quinquies II comma del codice civile equipara espressamente le due posizioni citate.

In altre parole, quando sorgono difficoltà o contestazioni per quanto riguarda l’attuazione del provvedimento assunto dal giudice nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio ai sensi dell’art. 155 del codice civile, ed a seguito del ricorso proposto dal genitore interessato, è previsto che sia lo stesso giudice designato del procedimento di separazione o divorzio a dover convocare le parti e ad adottare i provvedimenti opportuni.

Laddove venga constatata l’esistenza di “gravi inadempienze” quanto all’esercizio della potestà, o di atti che “ostacolino” il corretto svolgimento delle modalità d’affidamento o, più in generale, di atti che arrechino “pregiudizio al minore”, sempre ai sensi del nuovo art. 709 ter del codice di procedura civile, il giudice potrà affiancare ad una misura coercitiva (dalla semplice ammonizione alla condanna al risarcimento dei danni in favore del minore e/o dell’altro genitore) la condanna del medesimo genitore “inadempiente” al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro in favore della cassa delle ammende.

Mediante questa norma di legge ha quindi ingresso nel nostro ordinamento giuridico un nuovo strumento di tutela invocabile da quel genitore che intenda contrastare gli eventuali comportamenti lesivi della potestà da parte dell’altro genitore tra cui, evidentemente, anche il mancato rispetto delle obbligazioni di visita e di cura imposte dal giudice o anche concordemente decise dalle parti in sede di separazione consensuale, in attuazione di quanto sancito dall’art. 147 codice civile in tema di doveri verso i figli.

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