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GLI
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO NEI CONFRONTI DEI FIGLI
La
soluzione delle controversie in ordine all’affidamento dei
minori attraverso un nuovo strumento di tutela: l’art. 709
ter codice procedura civile
Un’altra
importante modifica apportata dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54
attiene all’introduzione di un procedimento specifico per
la risoluzione delle liti sulla potestà del minori, previsto
dall’articolo 709
ter del codice di procedura civile.
Detto procedimento
si applica ogni qualvolta vi sia già un provvedimento in
materia di affidamento di figli minorenni o di figli maggiorenni
portatori di handicap grave, atteso che il nuovo
articolo 155 quinquies II comma del codice civile equipara espressamente
le due posizioni citate.
In altre parole,
quando sorgono difficoltà o contestazioni per quanto riguarda
l’attuazione del provvedimento assunto dal giudice nell’ambito
del giudizio di separazione o divorzio ai sensi dell’art.
155 del codice civile, ed a seguito del ricorso proposto dal
genitore interessato, è previsto che sia lo stesso giudice
designato del procedimento di separazione o divorzio a dover convocare
le parti e ad adottare i provvedimenti opportuni.
Laddove venga
constatata l’esistenza di “gravi inadempienze”
quanto all’esercizio della potestà, o di atti che “ostacolino”
il corretto svolgimento delle modalità d’affidamento
o, più in generale, di atti che arrechino “pregiudizio
al minore”, sempre ai sensi del nuovo art.
709 ter del codice di procedura civile, il giudice potrà
affiancare ad una misura coercitiva (dalla semplice ammonizione
alla condanna al risarcimento dei danni in favore del minore e/o
dell’altro genitore) la condanna del medesimo genitore “inadempiente”
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata
da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro in favore della
cassa delle ammende.
Mediante questa
norma di legge ha quindi ingresso nel nostro ordinamento giuridico
un nuovo strumento di tutela invocabile da quel genitore che intenda
contrastare gli eventuali comportamenti lesivi della potestà
da parte dell’altro genitore tra cui, evidentemente, anche
il mancato rispetto delle obbligazioni di visita e di cura imposte
dal giudice o anche concordemente decise dalle parti in sede di
separazione consensuale, in attuazione di quanto sancito dall’art.
147 codice civile in tema di doveri verso i figli.
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