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ASSEGNO
DI MANTENIMENTO
Come
si deve determinare l'assegno di mantenimento
Per determinare
in modo equo e corretto l'entità dell'assegno di mantenimento
occorre necessariamente prendere visione dei seguenti argomenti,
in relazione al vostro caso specifico:
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I REDDITI ED
IL PATRIMONIO DELL'OBBLIGATO
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L'entità dell'assegno
va valutata con riferimento all'intera consistenza patrimoniale
dell'obbligato.
Non basterà
quindi considerare il reddito netto, ma si dovranno comprendervi
tutti i beni fruibili dalla coppia: mobili ed immobili, produttivi
od improduttivi di redditi ulteriori, nonché il
loro valore intrinseco.
Il valore complessivo
del patrimonio del coniuge è quindi un elemento essenziale nell'operazione
di quantificazione dell'assegno, che dovrà essere sufficiente a
formare ovvero ad integrare i redditi del beneficiario al fine di
raggiungere un tenore di vita simile a quello avuto durante il matrimonio.
Si noti poi
che è irrilevante che in passato un coniuge avesse accettato uno
standard inferiore al tenore di vita possibile, dato che l'assegno
è essenzialmente volto a compensare una differenza
nel reddito del beneficiario.
Ulteriore elemento
che è stato preso in considerazione dalla giurisprudenza della Corte
di Cassazione è il contributo economico avente carattere
continuativo da parte di un genitore. Va considerato, per esempio,
il caso in cui un genitore abbia pagato costantemente un canone
di locazione della casa coniugale, incrementando la disponibilità
della coppia di un importo corrispondente.
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IL BISOGNO DEL
BENEFICIARIO
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Sebbene la formula
contenuta nell'art. 156
del codice civile operi un semplice riferimento al "diritto
al mantenimento" in mancanza di adeguati redditi propri, si è detto
che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito la necessità
di riferirsi al potenziale tenore di vita della coppia.
In tal senso,
seppur riferita alla determinazione dell'assegno in caso di divorzio,
ci pare significativo il principio
enunciato dalla Cassazione, laddove si parla di tenore di vita
godibile in base ai redditi percepiti, principio che è senz'altro
applicabile anche alla separazione.
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COSA SONO LE
"CIRCOSTANZE" DI CUI ALL'ART. 156
DEL CODICE CIVILE
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Nelle premesse
di questa sezione si è fatto cenno agli accordi presi dai coniugi
durante
il matrimonio o precedenti allo stesso.
Indubbiamente,
tali accordi, qualora incidano sulla consistenza dei redditi della
famiglia, costituiscono circostanze valutabili ai fini dell'entità
del mantenimento.
Altra circostanza
valutabile attiene l'utilizzazione della casa famigliare in favore
del coniuge assegnatario della prole minore o maggiorenne e convivente,
nonché la convivenza
more uxorio di uno dei coniugi con persona che contribuisca
al sostentamento della moglie o del marito facendo così cessare
o riducendo significativamente lo stato di bisogno del beneficiario.
In tema di convivenza more uxorio si richiama infine quanto
enunciato dalla Cassazione.
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CASA CONIUGALE
E ASSEGNO DI MANTENIMENTO
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L'assegnazione
della casa famigliare in favore del coniuge assegnatario della prole
può avere quale conseguenza immediata l'aumento di spese a carico
dell'obbligato.
Si pensi all'ipotesi
in cui il coniuge onerato debba rinunciare all'unica casa in comproprietà
con la moglie per affittare un altro immobile. In tal caso, a fronte
di un beneficio per il coniuge debole, c'è un sacrificio ulteriore
per il coniuge obbligato, con ripercussioni spesso notevoli sul
suo reddito.
La giurisprudenza
della Cassazione ha sancito che si deve tenere conto degli squilibri
derivanti da tali conseguenze, bilanciandole con il versamento di
una somma
inferiore a favore del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento.
Dopo questa
elencazione di principi e sentenze della cassazione civile vi chiederete
come in concreto si possa determinare l'entità dell'assegno di mantenimento.
La risposta
va trovata attraverso l'analisi congiunta di tutti quei fattori
che vi abbiamo citato.
In ogni caso,
si è certi che per determinare il tenore di vita occorre senz'altro
riferirsi alla concreta disponibilità di mezzi per l'acquisto di
beni di consumo durevoli e non.
Per aiutarvi
in questo calcolo offriamo il seguente suggerimento: il coniuge
in stato di bisogno dovrà valutare la propria disponibilità finanziaria
durante il matrimonio, aumentarla in considerazione delle reali
potenzialità della coppia (ovviamente solo se superiori al tenore
di vita effettivamente goduto), tenendo altresì conto della consistenza
patrimoniale effettiva del coniuge nonché degli eventuali possibili
incrementi del suo patrimonio nel periodo che intercorre tra la
separazione e l'eventuale senenza di divorzio.
Quindi ipotizzando
che una moglie, pur godendo di redditi propri per 30 milioni annui,
abbia avuto, grazie all'elevato reddito molto superiore del marito,
una disponibilità mensile per consumi ed acquisti di beni di 1 milione
di lire mensili, dovrà continuare a beneficiare di tale somma dal
coniuge obbligato sino al divorzio.
I casi più ricorrenti,
tuttavia, sono relativi a coppie aventi propria autonomia di reddito,
con uno o più figli.
In tal caso,
se la moglie percepisce redditi sufficienti per sé, si è soliti
quantificare l'assegno di mantenimento in favore della prole in
misura non superiore ad un terzo dello stipendio dell'obbligato,
a cui si deve aggiungere il beneficio dell'assegnazione della casa
coniugale, anche se di proprietà esclusiva dell'obbligato.
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TABELLA COMPARATIVA
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Per aiutarvi
ulteriormente nella definizione dell'entità dell'assegno di mantenimento,
vi proponiamo a titolo indicativo una tabella desunta da recenti
sentenze.
Nei casi esaminati
si è visto che, generalmente, l'assegno di mantenimento per un solo
figlio varia da 160 a 320 Euro , mentre per più figli da 210 a 420
Euro
Gli assegni
per la moglie partono da 160 Euro, quelli cumulativi per moglie
e figli da 210 Euro.
Resta inteso
che, a fronte delle molte variabili, non è possibile definire cifre
ricorrenti per casi che, solo in apparenza, possono sembrare analoghi.
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