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ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
Premesse

Come si deve determinare l'assegno di mantenimento

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ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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Abbiamo già avuto occasione di menzionare gli effetti della separazione personale dei coniugi, fra cui la sostanziale attenuazione dei doveri reciproci di assistenza morale e materiale.

In quest'ultima categoria, possiamo annoverare anche la più controversa delle obbligazioni connesse al matrimonio:
il mantenimento del coniuge.

Formulare a priori regole matematiche per determinare l'entità dell'assegno di mantenimento in caso di separazione è pressoché impossibile: solo una corretta interpretazione del codice civile può facilitare tale operazione.

Premesso che il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento è garantito solo se il coniuge beneficiario non ha adeguati redditi propri, occorre ora chiedersi cosa sono le "circostanze" e cosa comprendono i "redditi dell'obbligato", a cui fa cenno il II comma dell'art.156 del codice civile.

E' evidente che l'adozione di concetti così ampi ed omnicomprensivi ha lo scopo di consentire al giudice un controllo ad ampio raggio sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione, con l'ovvia ed intuibile conseguenza che le sentenze in materia, interpretando tale dettato, possono enunciare principi contraddittori e non uniformi.

divorziofacile.it si propone di facilitarvi il raggiungimento di un accordo equo ed il più possibile aderente alla realtà giudiziaria italiana, anche fornendovi le diverse interpretazioni della Corte di Cassazione in materia.

Si deve altresì premettere che l'obbligo di provvedere al mantenimento del coniuge più debole non può mai prescindere dal considerare il contenuto degli accordi presi durante il matrimonio.

L' indisponibilità di adeguati redditi propri da parte della moglie o del marito, infatti, può essere la conseguenza di una scelta ponderata da entrambi e volta a garantire alla prole una maggiore cura e tutela nel percorso educativo.

Ovviamente tutto questo può incidere non poco sul reddito complessivo famigliare, soprattutto se la moglie o il marito svolgevano in precedenza un'attività più o meno redditizia.

Ecco che, a fronte di un'intervenuta separazione, il marito o la moglie dovranno senz'altro tenere conto dell'effettiva e concreta possibilità di riprendere l'attività lavorativa cessata.

Di conseguenza, il coniuge obbligato al mantenimento non può sottrarsi da tale dovere appellandosi esclusivamente alla sua contingente mancanza di redditi, se la sua età e la sua condizione gli permettono di riprendere l'attività lavorativa.

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