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ASSEGNO
DI MANTENIMENTO
Premesse
Abbiamo già
avuto occasione di menzionare gli effetti della separazione personale
dei coniugi, fra cui la sostanziale attenuazione dei doveri reciproci
di assistenza morale e materiale.
In quest'ultima
categoria, possiamo annoverare anche la più controversa delle obbligazioni
connesse al matrimonio:
il mantenimento del coniuge.
Formulare a
priori regole matematiche per determinare l'entità dell'assegno
di mantenimento in caso di separazione è pressoché impossibile:
solo una corretta interpretazione del codice civile può facilitare
tale operazione.
Premesso che
il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento è garantito solo
se il coniuge beneficiario non ha adeguati redditi propri, occorre
ora chiedersi cosa sono le "circostanze" e cosa comprendono i "redditi
dell'obbligato", a cui fa cenno il II
comma dell'art.156 del codice civile.
E' evidente
che l'adozione di concetti così ampi ed omnicomprensivi ha lo scopo
di consentire al giudice un controllo ad ampio raggio sul tenore
di vita dei coniugi prima della separazione, con l'ovvia ed intuibile
conseguenza che le sentenze in materia, interpretando tale dettato,
possono enunciare principi contraddittori e non uniformi.
divorziofacile.it
si propone di facilitarvi il raggiungimento di un accordo equo ed
il più possibile aderente alla realtà giudiziaria italiana, anche
fornendovi le diverse interpretazioni della Corte di Cassazione
in materia.
Si deve altresì
premettere che l'obbligo di provvedere al mantenimento del coniuge
più debole non può mai prescindere dal considerare il contenuto
degli accordi presi durante il matrimonio.
L' indisponibilità
di adeguati redditi propri da parte della moglie o del marito, infatti,
può essere la conseguenza di una scelta ponderata da entrambi e
volta a garantire alla prole una maggiore cura e tutela nel percorso
educativo.
Ovviamente tutto
questo può incidere non poco sul reddito complessivo famigliare,
soprattutto se la moglie o il marito svolgevano in precedenza un'attività
più o meno redditizia.
Ecco che, a
fronte di un'intervenuta separazione, il marito o la moglie dovranno
senz'altro tenere conto dell'effettiva e concreta possibilità di
riprendere l'attività lavorativa cessata.
Di conseguenza,
il coniuge obbligato al mantenimento non può sottrarsi da tale dovere
appellandosi esclusivamente alla sua contingente mancanza di redditi,
se
la sua età e la sua condizione gli permettono di riprendere l'attività
lavorativa.
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