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IL
MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO
Il
matrimonio davanti a Ministri di culti ammessi
Vi sono marcate
differenze, in relazione alle sole formalità preliminari al matrimonio,
tra le religioni che hanno stipulato le intese con lo Stato italiano,
ai sensi dell'art. 8 comma III della Costituzione, e gli altri culti
ammessi, che restano assoggettati alla disciplina
di epoca fascista.
Ciò si traduce
nella necessità di ottenere, in luogo del nulla-osta da parte dell'ufficiale
di stato civile alla celebrazione del matrimonio, una vera e propria
autorizzazione che deve contenere la menzione del nome del Ministro
di culto designato per la celebrazione e gli estremi dell'approvazione
governativa della nomina del Ministro medesimo.
In mancanza
dell'approvazione governativa da parte del Ministro dell'Interno
"nessun effetto civile
può essere riconosciuto agli atti compiuti dal Ministro di culto
e connessi alla sua funzione".
Sul piano della
validità, tutti i matrimoni religiosi celebrati con rito diverso
da quello cattolico sono equiparati e disciplinati integralmente
dalle norme del codice civile.
Pertanto sussiste
la giurisdizione esclusiva del tribunale ordinario in relazione
alle cause che hanno ad oggetto le formalità preliminari, gli accertamenti
dell'ufficiale di stato civile, gli adempimenti del ministro di
culto, la capacità degli sposi, gli impedimenti, i vizi del consenso
ed altro, nonché per le cause di separazione e divorzio.
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