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IL MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO:
Premesse

Il matrimonio civile e concordatario

La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio - effetti e differenze
Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi
Le intese delle religioni con lo Stato Italiano
Lo status del coniuge
I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI:
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Diritti e doveri dei coniugi
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Il dovere di fedeltà
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La comunione legale dei beni
Cenni sull'azienda comune
Lo scioglimento della comunione
La separazione dei beni

 

IL MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO

La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio - effetti e differenze

Sia il matrimonio civile che il matrimonio concordatario possono essere dichiarati nulli.

In generale si può affermare che la nullità è disposta quando si è di fronte ad una violazione della legge di carattere estremamente grave e non rimediabile, che sancisce i requisiti per la celebrazione del matrimonio e gli impedimenti dei coniugi.

Si pensi al vincolo di precedente matrimonio , al delitto perpetrato sull'altro coniuge oppure all'impedimento derivato da un legame di parentela o affinità che non può essere rimosso nemmeno con l'autorizzazione del tribunale.

In tali casi, la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero il potere di chiedere la nullità del matrimonio, spetta a più persone oltre ai coniugi, fra cui gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale ad ottenere una tale pronuncia.

Esistono altri casi che la legge considera meno gravi, detti di annullabilità, e che talvolta possono essere sanati con il verificarsi di un evento. Un esempio per tutti: il minore che si sposa senza l'autorizzazione del tribunale dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non può più chiedere l'annullamento.

Quanto al matrimonio concordatario si osserva che il tribunale ecclesiastico dichiara solo la nullità del matrimonio se riscontra che motivi di particolare gravità permettono di considerarlo, quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.

I più frequenti motivi di nullità sono l'esclusione di una delle finalità essenziali del matrimonio ovvero la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo, la procreazione, l'impotenza dell'uomo e della donna, la violenza fisica ed il timore, l'errore sulla persona del coniuge.

Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità mediante un procedimento detto "giudizio di delibazione".

La sentenza ecclesiastica di nullità resa esecutiva con la delibazione permetterà di celebrare nuove nozze con rito religioso cattolico.

A differenza di quanto sopra, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un assegno divorzile, qualora sussistano le condizioni che più avanti saranno precisate.

Ovviamente, in questo caso, è preclusa ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso cattolico.

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