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I
DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI
Allontanamento
del coniuge ed obbligo di assistenza morale e materiale
Si è detto che
i coniugi devono fissare l'indirizzo della vita famigliare e quindi
le scelte principali della famiglia di comune accordo.
L'art.
144 c.c. introduce di seguito un esplicito richiamo anche alla
residenza anagrafica chiarendo che, analogamente alle scelte, deve
essere concordata e stabilita da entrambi i coniugi.
L'obbligo di
coabitazione potrà dirsi violato quando uno dei coniugi si sia del
tutto rifiutato di fissare dall'inizio la residenza famigliare con
l'altro o l'abbia successivamente abbandonata.
I casi di abbandono
della residenza coniugale sono molteplici e le conseguenze che ne
derivano possono spiegare diversi effetti, sia civili che penali.
Il caso più
frequente è l'abbandono senza che vi sia una giusta causa.
Dal punto di
vista civile, l'inesistenza di giusta causa, accompagnata dal rifiuto
del coniuge di tornare nella residenza famigliare, permette all'altro
coniuge di sospendere
l'assistenza morale e materiale nei suoi confronti.
Ciò rappresenta
l'unica eccezione alla regola generale che impone l'obbligo di contribuzione
e assistenza continua ed ininterrotta in favore della famiglia e
del coniuge.
Quanto alle
conseguenze penali, si osserva che, con l'abbandono della casa coniugale,
spesso si assiste alla cessazione o alla sostanziale attenuazione
delle prestazioni materiali ed assistenziali in favore del coniuge
e dei figli.
Verificandosi
tale ipotesi sarà consentito al coniuge abbandonato rimettere il
fatto davanti al giudice penale, sporgendo
preventivamente una querela nei confronti dell'altro.
Con il deposito
del ricorso per separazione dei coniugi in tribunale è pienamente
legittimo l'abbandono della residenza da parte di un coniuge, fatto
salvo, per il coniuge economicamente più forte, il dovere di continuare
a prestare l'assistenza materiale e morale nei confronti dell'altro.
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