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I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI

Allontanamento del coniuge ed obbligo di assistenza morale e materiale

Si è detto che i coniugi devono fissare l'indirizzo della vita famigliare e quindi le scelte principali della famiglia di comune accordo.

L'art. 144 c.c. introduce di seguito un esplicito richiamo anche alla residenza anagrafica chiarendo che, analogamente alle scelte, deve essere concordata e stabilita da entrambi i coniugi.

L'obbligo di coabitazione potrà dirsi violato quando uno dei coniugi si sia del tutto rifiutato di fissare dall'inizio la residenza famigliare con l'altro o l'abbia successivamente abbandonata.

I casi di abbandono della residenza coniugale sono molteplici e le conseguenze che ne derivano possono spiegare diversi effetti, sia civili che penali.

Il caso più frequente è l'abbandono senza che vi sia una giusta causa.

Dal punto di vista civile, l'inesistenza di giusta causa, accompagnata dal rifiuto del coniuge di tornare nella residenza famigliare, permette all'altro coniuge di sospendere l'assistenza morale e materiale nei suoi confronti.

Ciò rappresenta l'unica eccezione alla regola generale che impone l'obbligo di contribuzione e assistenza continua ed ininterrotta in favore della famiglia e del coniuge.

Quanto alle conseguenze penali, si osserva che, con l'abbandono della casa coniugale, spesso si assiste alla cessazione o alla sostanziale attenuazione delle prestazioni materiali ed assistenziali in favore del coniuge e dei figli.

Verificandosi tale ipotesi sarà consentito al coniuge abbandonato rimettere il fatto davanti al giudice penale, sporgendo preventivamente una querela nei confronti dell'altro.

Con il deposito del ricorso per separazione dei coniugi in tribunale è pienamente legittimo l'abbandono della residenza da parte di un coniuge, fatto salvo, per il coniuge economicamente più forte, il dovere di continuare a prestare l'assistenza materiale e morale nei confronti dell'altro.

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