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I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI

I diritti ed i doveri dei coniugi

I doveri reciproci dei coniugi trovano una sintetica indicazione nel II comma dell'art. 143 c.c. e sono:

  • l'obbligo di fedeltà;
  • l'obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia;
  • l'obbligo di coabitazione.

Il 3° comma dell'articolo 143 specifica ulteriormente l'obbligo di collaborazione sancendo che entrambi i coniugi sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Se l'elencazione proposta nell'art. 143 del codice civile non costituisce elemento da cui è possibile desumere una scala di valori o di importanza, tra i doveri reciproci vi sono comunque alcune differenze degne di rilievo.

Un certo mutamento nel concetto e nell'importanza dell'obbligo di coabitazione si è infatti imposto con l'evolversi delle esigenze primarie della famiglia moderna.

Non è inconsueto che uno dei coniugi si trovi a dovere effettuare degli spostamenti per motivi di lavoro, se non addirittura a trasferirsi temporaneamente in altre località o paesi stranieri. A fronte di ciò è logico ritenere che l'accordo dei coniugi in tal senso possa regolare il suddetto dovere coniugale introducendovi gli opportuni adattamenti.

Sarebbe per esempio ingiustificato ed illegittimo il comportamento della moglie o del marito che a fronte di un trasferimento imposto al coniuge economicamente più forte si rifiutasse di seguirlo nella nuova residenza, pur dovendosi allontanare dalla propria famiglia originaria.

Quanto agli altri doveri reciproci è intuibile che tutti sono caratterizzati dall'irrinunciabilità e non ammettono deroghe da parte dei coniugi.

Definire poi i contenuti del dovere di assistenza morale in poche righe non è compito facile anche perché le rispettive esigenze ed i bisogni dei coniugi si esprimono in modi diversi e ciò che può essere fondamentale per una coppia può essere irrilevante per un'altra.

Certo è che l'assistenza morale del coniuge non può prescindere dal continuare tutti quei comportamenti che hanno contribuito a fondare e costruire il vincolo affettivo e coniugale nonché nel garantirsi reciprocamente tutto il sostegno e l'appoggio necessario per fronteggiare i diversi problemi e le necessità del quotidiano.

Ben più percettibile ed immediato è l'obbligo di assistenza materiale, la cui violazione si traduce essenzialmente nel privare il coniuge ed i figli, di quanto è necessario per il loro sostentamento e per le esigenze della vita.

L'aspetto patrimoniale ha infatti un ruolo importantissimo nella coppia che, conformemente a quanto sancito nell'art. 144 c.c., deve concordare l'indirizzo della vita famigliare.

Ciò significa che i coniugi dovrebbero decidere entrambi e di comune accordo come e dove destinare le proprie risorse economiche, soprattutto quando si tratta di attuare scelte importanti quali l'acquisto di una casa o di altro bene utile particolarmente costoso.

Nel quotidiano, invece, ogni coniuge, qualora disponga di redditi propri, dovrebbe gestire tali sue disponibilità per acquisti personali in armonia con le esigenze della famiglia, con la più ampia autonomia.

Naturalmente questa è solo una delle modalità in cui si può concretizzare il citato "dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia", che pone a carico dei coniugi il più generale obbligo di fornirsi aiuto reciproco e conforto, anche spirituale.

In generale, il dovere di collaborazione impone alla coppia di ricercare sempre e costantemente intese equilibrate a fronte delle diverse possibili scelte che si è spesso chiamati a fare, evitando l'ingiustificata imposizione da parte di uno dei coniugi.

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