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I
DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI
I
diritti ed i doveri dei coniugi
I doveri reciproci
dei coniugi trovano una sintetica indicazione nel II comma dell'art.
143 c.c. e sono:
- l'obbligo
di fedeltà;
- l'obbligo
di assistenza morale e materiale;
- l'obbligo
di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- l'obbligo
di coabitazione.
Il 3° comma
dell'articolo 143 specifica ulteriormente l'obbligo di collaborazione
sancendo che entrambi i coniugi sono tenuti, in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Se l'elencazione
proposta nell'art. 143 del codice civile non costituisce elemento
da cui è possibile desumere una scala di valori o di importanza,
tra i doveri reciproci vi sono comunque alcune differenze degne
di rilievo.
Un certo mutamento
nel concetto e nell'importanza dell'obbligo di coabitazione
si è infatti imposto con l'evolversi delle esigenze primarie della
famiglia moderna.
Non è inconsueto
che uno dei coniugi si trovi a dovere effettuare degli spostamenti
per motivi di lavoro, se non addirittura a trasferirsi temporaneamente
in altre località o paesi stranieri. A fronte di ciò è logico ritenere
che l'accordo dei coniugi in tal senso possa regolare il suddetto
dovere coniugale introducendovi gli opportuni adattamenti.
Sarebbe per
esempio ingiustificato ed illegittimo il comportamento della moglie
o del marito che a fronte di un trasferimento imposto al coniuge
economicamente più forte si rifiutasse di seguirlo nella nuova residenza,
pur dovendosi allontanare dalla propria famiglia originaria.
Quanto agli
altri doveri reciproci è intuibile che tutti sono caratterizzati
dall'irrinunciabilità e non ammettono deroghe da parte dei
coniugi.
Definire poi
i contenuti del dovere di assistenza morale in poche righe non è
compito facile anche perché le rispettive esigenze ed i bisogni
dei coniugi si esprimono in modi diversi e ciò che può essere fondamentale
per una coppia può essere irrilevante per un'altra.
Certo è che
l'assistenza morale del coniuge non può prescindere dal continuare
tutti quei comportamenti che hanno contribuito a fondare e costruire
il vincolo affettivo e coniugale nonché nel garantirsi reciprocamente
tutto il sostegno e l'appoggio necessario per fronteggiare i diversi
problemi e le necessità del quotidiano.
Ben più percettibile
ed immediato è l'obbligo di assistenza materiale, la cui violazione
si traduce essenzialmente nel privare il coniuge ed i figli, di
quanto è necessario per il loro sostentamento e per le esigenze
della vita.
L'aspetto patrimoniale
ha infatti un ruolo importantissimo nella coppia che, conformemente
a quanto sancito nell'art.
144 c.c., deve concordare l'indirizzo della vita famigliare.
Ciò significa
che i coniugi dovrebbero decidere entrambi e di comune accordo come
e dove destinare le proprie risorse economiche, soprattutto quando
si tratta di attuare scelte importanti quali l'acquisto di una casa
o di altro bene utile particolarmente costoso.
Nel quotidiano,
invece, ogni coniuge, qualora disponga di redditi propri, dovrebbe
gestire tali sue disponibilità per acquisti personali in armonia
con le esigenze della famiglia, con la più ampia autonomia.
Naturalmente
questa è solo una delle modalità in cui si può concretizzare il
citato "dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia",
che pone a carico dei coniugi il più generale obbligo di fornirsi
aiuto reciproco e conforto, anche spirituale.
In generale,
il dovere di collaborazione impone alla coppia di ricercare sempre
e costantemente intese equilibrate a fronte delle diverse possibili
scelte che si è spesso chiamati a fare, evitando l'ingiustificata
imposizione da parte di uno dei coniugi.
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