Scrivici   
  | Il matrimonio | Separazione e divorzio | Cosa fare | Il nostro servizio |
        


IL MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO:
Premesse

Il matrimonio civile e concordatario

La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio - effetti e differenze
Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi
Le intese delle religioni con lo Stato Italiano
Lo status del coniuge
I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI:
Premesse
Diritti e doveri dei coniugi
Allontanamento del coniuge ed obbligo di assistenza morale e materiale
Il dovere di fedeltà
Il dovere di contribuzione
IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:
Premesse
La comunione legale dei beni
Cenni sull'azienda comune
Lo scioglimento della comunione
La separazione dei beni

 

I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI

Il dovere di fedeltà

La fedeltà reciproca costituisce il cardine di una unione coniugale duratura.

Comunemente, si ritiene che la violazione di tale dovere si concretizzi nell'intrattenere relazioni sessuali al di fuori della coppia, sottraendosi alla dedizione esclusiva, fisica e spirituale, in favore del proprio coniuge.

Questa originaria impostazione del problema è da qualche tempo oggetto di revisione, soprattutto grazie all'opera interpretativa della corte di cassazione.

In alcune pronunce della suprema corte, infatti, si evince chiaramente la precisa intenzione di estendere l'ambito del dovere di fedeltà, al fine di sanzionare fatti e comportamenti che non si estrinsecano in attività sessuali con un terzo.

Nella sentenza n. 9472 del 3/6/1999, la cassazione si è espressa con riferimento ad un caso rimasto allo stadio del tentativo di adulterio, ribadendo un concetto già chiaramente affermato in altre sentenze, ossia che il dovere di fedeltà consiste nell'impegno, ricadente su ciascun coniuge, "di non tradire la fiducia reciproca ...e non deve essere inteso soltanto come astensione da da relazioni sessuali extraconiugali" (cass. civ. 18/9/97 n.9287).

Ancora più incisiva è la sentenza della Cassazione Civile del 14/4/94 n. 3511, nella quale si è ritenuto ammissibile l'addebito della separazione al coniuge infedele che, pur non avendo commesso adulterio, ed in considerazione dell'ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse comunque offeso irreparabilmente l'onore e la dignità dell'altro coniuge.

Va peraltro specificato che il dovere di fedeltà può essere oggetto di intesa da parte dei coniugi, i quali ben possono disciplinarne il contenuto, senza tuttavia ignorare che esiste un certo minimo inderogabile a cui non possono sottrarsi.

In altre parole un coniuge non potrebbe certamente opporre la preventiva accettazione dell'altro per legittimare la propria dedizione, spirituale e materiale, nei confronti di un terzo, poiché questo accordo sarebbe totalmente privo di alcun effetto giuridico.

Si osserva altresì che, ai fini della pronuncia di addebito , occorre accertare la connessione logico-temporale tra il fatto che si sostiene essere lesivo del dovere di fedeltà e l'insorgere dell'intollerabilità della convivenza.

Nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale non è quindi possibile ottenere l'addebito contestando l'infedeltà se questa sia stata in qualche modo accettata nel tempo e l'intollerabilità della convivenza sia sorta per altri motivi.

Dopo la separazione è ammissibile un dovere di fedeltà nei confronti dell'ex coniuge?

Dopo qualche incertezza, sembra che la giurisprudenza della suprema corte si sia orientata su opinioni condivisibili e certamente più fedeli al contenuto letterale del codice civile.

Si pensi al contenuto dell'art.156 del codice civile che introduce gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Se il codice civile ha preferito disciplinare gli effetti della separazione sui soli rapporti patrimoniali, disinteressandosi completamente degli aspetti morali, se ne deduce che l'eventuale relazione con un terzo nel periodo successivo alla separazione ed anteriore al divorzio non possa essere in alcun modo sanzionata.

Si precisa che i tribunali decidono comunque sul caso singolo e che, in Italia, la precedente sentenza non vincola il giudice chiamato successivamente su un caso analogo a conformarsi all'orientamento già espresso.

Infatti la stessa cassazione, oltre al predetto orientamento, ne individua un secondo.

Poco condivisibile è, infine, il contenuto di una terza sentenza in materia nella quale si ritiene necessario verificare che il comportamento successivo alla separazione, ai fini della rilevanza della violazione del dovere di fedeltà, non risulti intollerabile all'altro coniuge.

    stampa questa pagina


homepage
Come funziona Divorziofacile.it?

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Riteniamo che nei diversi capitoli del sito sia possibile trovare tutte le indicazioni per concordare nel modo migliore separazione e divorzio. In caso di particolari dubbi o questioni specifiche legate ad un singolo argomento è possibile richiedere una consulenza.

clicca qui

copyright
disclaimer

ACCEDI AL SERVIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Se avete già deciso le condizioni della vostra separazione o del divorzio potete inviarci i vostri dati. Noi vi accompagneremo nei semplici passaggi che vi porteranno al deposito dell'atto in cancelleria fino ad ottenere il provvedimento dal tribunale della vostra città.

clicca qui