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I
DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI
Il
dovere di fedeltà
La fedeltà reciproca
costituisce il cardine di una unione coniugale duratura.
Comunemente,
si ritiene che la violazione di tale dovere si concretizzi nell'intrattenere
relazioni sessuali al di fuori della coppia, sottraendosi alla dedizione
esclusiva, fisica e spirituale, in favore del proprio coniuge.
Questa originaria
impostazione del problema è da qualche tempo oggetto di revisione,
soprattutto grazie all'opera interpretativa della corte di cassazione.
In alcune pronunce
della suprema corte, infatti, si evince chiaramente la precisa intenzione
di estendere l'ambito del dovere di fedeltà, al fine di sanzionare
fatti e comportamenti che non si estrinsecano in attività sessuali
con un terzo.
Nella sentenza
n. 9472 del 3/6/1999, la cassazione si è espressa con riferimento
ad un caso rimasto allo stadio del tentativo di adulterio, ribadendo
un concetto già chiaramente affermato in altre sentenze, ossia che
il dovere di fedeltà consiste nell'impegno, ricadente su ciascun
coniuge, "di non tradire la fiducia reciproca ...e non deve essere
inteso soltanto come astensione da da relazioni sessuali extraconiugali"
(cass. civ. 18/9/97 n.9287).
Ancora più incisiva
è la sentenza della Cassazione Civile del 14/4/94 n. 3511, nella
quale si è ritenuto ammissibile l'addebito della separazione al
coniuge infedele che, pur non avendo commesso adulterio, ed in considerazione
dell'ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse comunque offeso
irreparabilmente l'onore e la dignità dell'altro coniuge.
Va peraltro
specificato che il dovere di fedeltà può essere oggetto di intesa
da parte dei coniugi, i quali ben possono disciplinarne il contenuto,
senza tuttavia ignorare che esiste un certo minimo inderogabile
a cui non possono sottrarsi.
In altre parole
un coniuge non potrebbe certamente opporre la preventiva accettazione
dell'altro per legittimare la propria dedizione, spirituale e materiale,
nei confronti di un terzo, poiché questo accordo sarebbe totalmente
privo di alcun effetto giuridico.
Si osserva altresì
che, ai fini della pronuncia
di addebito , occorre accertare la connessione logico-temporale
tra il fatto che si sostiene essere lesivo del dovere di fedeltà
e l'insorgere dell'intollerabilità della convivenza.
Nell'ambito
di un procedimento di separazione giudiziale non è quindi possibile
ottenere l'addebito contestando l'infedeltà se questa sia stata
in qualche modo accettata nel tempo e l'intollerabilità
della convivenza sia sorta per altri motivi.
Dopo la separazione
è ammissibile un dovere di fedeltà nei confronti dell'ex coniuge?
Dopo qualche
incertezza, sembra che la giurisprudenza della suprema corte si
sia orientata su opinioni condivisibili e certamente più fedeli
al contenuto letterale del codice civile.
Si pensi al
contenuto dell'art.156 del codice civile che introduce gli effetti
della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
Se il codice
civile ha preferito disciplinare gli effetti della separazione sui
soli rapporti patrimoniali, disinteressandosi completamente degli
aspetti morali, se ne deduce che l'eventuale relazione con un terzo
nel periodo successivo alla separazione ed anteriore al divorzio
non possa essere in
alcun modo sanzionata.
Si precisa che
i tribunali decidono comunque sul caso singolo e che, in Italia,
la precedente sentenza non vincola il giudice chiamato successivamente
su un caso analogo a conformarsi all'orientamento già espresso.
Infatti la stessa
cassazione, oltre al predetto orientamento, ne
individua un secondo.
Poco condivisibile
è, infine, il contenuto di una terza sentenza in materia nella quale
si ritiene necessario verificare che il comportamento successivo
alla separazione, ai fini della rilevanza della violazione del dovere
di fedeltà, non risulti
intollerabile all'altro coniuge.
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