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IL
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI
Cenni
sull'azienda comune
La disciplina
sull'azienda comune e sui beni destinati all'esercizio dell'impresa
è contenuta negli articoli 177 e 178 del codice civile.
Osserviamo che
nel codice si fa riferimento a due criteri per stabilire la proprietà
dell'azienda e dei beni apportati, nonché la titolarità di utili
ed incrementi ovvero la gestione dell'azienda e il momento della
sua costituzione.
Se la gestione
è di entrambi i coniugi, gioca un ruolo dirimente il momento della
costituzione dell'azienda che può essere:
- anteriore al matrimonio
- successiva al matrimonio.
- Nel primo
caso, in comunione immediata, cadono solo gli utili e gli incrementi
(art. 177 II comma c.c.), mentre i beni destinati all'esercizio
dell'impresa (art.
178 c.c.) rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che
l'ha costituita.
- Nel secondo
caso l'intera azienda confluirà immediatamente nel patrimonio
comune di entrambi i coniugi.
Se la gestione
dell'impresa è di un solo coniuge e l'azienda è costituita dopo
il matrimonio, i beni destinati al suo esercizio divengono patrimonio
comune solo allo scioglimento della comunione (178 c.c. I parte)
mentre gli incrementi vi confluiscono anche se l'azienda
è stata costituita in data anteriore al matrimonio.
In altre parole,
i beni destinati all'esercizio dell'impresa del singolo coniuge
che ha costituito un'azienda prima del matrimonio e che
la gestisce da solo non entrano nella comunione attuale né residuale.
Si precisa che
per beni destinati all'esercizio di un'impresa di cui all'art. 178
c.c. non rientrano i beni che servono all'esercizio della professione
del coniuge (quale ad esempio l'avvocato, il medico etc) che sono
invece regolati dal successivo art.
179 lett. d) c.c.
Ma cosa si
deve intendere per incrementi?
La legge non
spiega il significato di incrementi che pertanto va interpretato
in senso conforme ai principi generali.
Si ravvisa un
incremento laddove vi sia un aumento di valore dell'azienda per
effetto di acquisto di beni strumentali, immobilizzazioni materiali
o immateriali in genere e pertanto ogniqualvolta il patrimonio aziendale
risulti accesciuto da scelte volte a migliorare gli assetti dell'impresa.
L'appartenenza
degli incrementi segue il principio della gestione dell'impresa:
se gestita da entrambi, gli incrementi fanno parte della comunione
attuale, mentre se l'impresa è individuale confluiscono nel patrimonio
della comunione residuale.
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