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IL
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI
La
comunione legale dei beni
Tra i molti
sostanziali cambiamenti introdotti con la riforma del diritto di
famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale
di separazione dei beni con quello della comunione.
Ciò comporta
che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro
ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei
modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle
norme sulla comunione legale di cui agli art.
177 e seguenti del codice civile.
L'art. 177 c.c.
distingue i beni comuni in due categorie:
- beni immediatamente
comuni (lett. a-d);
- beni che
divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale
di comunione (lett. b-c)
Sono beni immediatamente
comuni:
- gli acquisti
di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da
ciascuno dei coniugi
- le aziende
costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio
- gli utili
delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite
da entrambi.
Fra i beni che
rientrano in comunione immediata vi sono anche:
Il contenuto
della lettera a) dell'art.
177 c.c. è da sempre foriero di diverse interpretazioni, riferite
in particolar modo al significato del termine "acquisti".
Se non vi è
dubbio in merito all'inclusione fra i beni comuni del diritto di
proprietà, di superficie, di abitazione, di uso ed usufrutto, altrettanto
non si può dire riguardo i diritti di credito, ovvero i diritti
ad ottenere l'adempimento di una prestazione o obbligazione nei
confronti di uno o più soggetti determinati.
La Cassazione
e molti Tribunali sul punto sono orientati negativamente, escludendo
che i diritti di credito possano cadere in comunione.
Tale pensiero
ha trovato concreta applicazione con riferimento a:
Quanto alla
cosiddetta comunione residuale (art. 177 lett. b-c), si osserva
che la norma ha lo scopo di garantire al coniuge proprietario del
bene, o che esercita un'attività separatamente dall'altro, di destinare
i frutti ed i proventi al soddisfacimento delle proprie personali
necessità.
In proposito,
si sostiene che l'altro coniuge non possa influenzare le scelte
sull'utilizzo di frutti e proventi personali, non vantando alcun
diritto su detti beni se non all'atto dello scioglimento della comunione.
Rientrano nella
comunione de residuo o residuale con esclusione, pertanto,
degli immobili, i seguenti beni mobili o diritti di credito
verso terzi:
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