Scrivici   
  | Il matrimonio | Separazione e divorzio | Cosa fare | Il nostro servizio |
        


IL MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO:
Premesse

Il matrimonio civile e concordatario

La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio - effetti e differenze
Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi
Le intese delle religioni con lo Stato Italiano
Lo status del coniuge
I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI:
Premesse
Diritti e doveri dei coniugi
Allontanamento del coniuge ed obbligo di assistenza morale e materiale
Il dovere di fedeltà
Il dovere di contribuzione
IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:
Premesse
La comunione legale dei beni
Cenni sull'azienda comune
Lo scioglimento della comunione
La separazione dei beni

 

IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

La comunione legale dei beni

Tra i molti sostanziali cambiamenti introdotti con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si annovera anche la sostituzione del regime legale di separazione dei beni con quello della comunione.

Ciò comporta che se gli sposi non stipulano alcuna diversa convenzione tra loro ovvero, pur avendola stipulata omettono di renderla pubblica nei modi previsti, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalle norme sulla comunione legale di cui agli art. 177 e seguenti del codice civile.

L'art. 177 c.c. distingue i beni comuni in due categorie:

  • beni immediatamente comuni (lett. a-d);
  • beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime patrimoniale di comunione (lett. b-c)

Sono beni immediatamente comuni:

  • gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi
  • le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio
  • gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi.

Fra i beni che rientrano in comunione immediata vi sono anche:

Il contenuto della lettera a) dell'art. 177 c.c. è da sempre foriero di diverse interpretazioni, riferite in particolar modo al significato del termine "acquisti".

Se non vi è dubbio in merito all'inclusione fra i beni comuni del diritto di proprietà, di superficie, di abitazione, di uso ed usufrutto, altrettanto non si può dire riguardo i diritti di credito, ovvero i diritti ad ottenere l'adempimento di una prestazione o obbligazione nei confronti di uno o più soggetti determinati.

La Cassazione e molti Tribunali sul punto sono orientati negativamente, escludendo che i diritti di credito possano cadere in comunione.

Tale pensiero ha trovato concreta applicazione con riferimento a:

Quanto alla cosiddetta comunione residuale (art. 177 lett. b-c), si osserva che la norma ha lo scopo di garantire al coniuge proprietario del bene, o che esercita un'attività separatamente dall'altro, di destinare i frutti ed i proventi al soddisfacimento delle proprie personali necessità.

In proposito, si sostiene che l'altro coniuge non possa influenzare le scelte sull'utilizzo di frutti e proventi personali, non vantando alcun diritto su detti beni se non all'atto dello scioglimento della comunione.

Rientrano nella comunione de residuo o residuale con esclusione, pertanto, degli immobili, i seguenti beni mobili o diritti di credito verso terzi:

    stampa questa pagina


homepage
Come funziona Divorziofacile.it?

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Riteniamo che nei diversi capitoli del sito sia possibile trovare tutte le indicazioni per concordare nel modo migliore separazione e divorzio. In caso di particolari dubbi o questioni specifiche legate ad un singolo argomento è possibile richiedere una consulenza.

clicca qui

copyright
disclaimer

ACCEDI AL SERVIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Se avete già deciso le condizioni della vostra separazione o del divorzio potete inviarci i vostri dati. Noi vi accompagneremo nei semplici passaggi che vi porteranno al deposito dell'atto in cancelleria fino ad ottenere il provvedimento dal tribunale della vostra città.

clicca qui