|
IL
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI
Lo
scioglimento della comunione
L'analisi dell'art.
191 codice civile, contenente i motivi di scioglimento della comunione,
si concentra sulle fattispecie indicate di:
- annullamento
del matrimonio
- scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio - separazione
personale
Sinteticamente
si può aggiungere che per annullamento del matrimonio si intende
non solo la pronuncia dei tribunali civili ma anche le sentenze
dei tribunali ecclesiastici (di nullità) o di autorità straniere
che siano dichiarate efficaci con la procedura
di delibazione avanti la Corte d'Appello.
Sia nell'ipotesi
di nullità che di annullamento, ovvero di scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il momento in cui si produce
la cessazione della comunione legale coincide con il passaggio in
giudicato della sentenza, ovvero con il trascorrere del termine
per proporre l'appello o il ricorso in cassazione o altro ricorso
davanti alla corte superiore.
In caso di separazione
personale solo l'omologazione delle condizioni da parte del tribunale
determinerà lo scioglimento della comunione tra i coniugi con effetto
retroattivo dal giorno del deposito del ricorso in cancelleria.
Nessun mutamento
potrà quindi derivare da una separazione di fatto né dal
deposito di un ricorso in tribunale a cui non faccia seguito il
controllo
con esito positivo delle condizioni di separazione.
stampa
questa pagina
|