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IL MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO:
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Il matrimonio civile e concordatario

La dichiarazione di nullità del matrimonio ed il divorzio - effetti e differenze
Il matrimonio davanti a ministri di culti ammessi
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Lo status del coniuge
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Diritti e doveri dei coniugi
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Il dovere di fedeltà
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IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:
Premesse
La comunione legale dei beni
Cenni sull'azienda comune
Lo scioglimento della comunione
La separazione dei beni

 

IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

La separazione dei beni

Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.

I patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status di coniuge.

La scelta del regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art. 162 codice civile ovvero con:

  • convenzione prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile ovvero al ministro di culto che celebra il matrimonio;
  • convenzione successiva al matrimonio, stipulata avanti un Notaio ed alla presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.

Si osserva peraltro che nel regime di separazione vigono particolare regole in materia di onere della prova.

Con ciò si intende che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai sensi dell'art. 219 c.c., potranno provare con ogni mezzo, nei loro rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato, non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.

Nel caso in cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi, per pari quota (art. 219 II comma c.c.).

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