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IL
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI
La
separazione dei beni
Il regime di
separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge
che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva.
I patrimoni
di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio,
salvi i diritti successori nonché i diritti legati allo status
di coniuge.
La scelta del
regime di separazione va fatta seguendo le modalità di cui all'art.
162 codice civile ovvero con:
- convenzione
prematrimoniale, attraverso dichiarazione resa all'ufficiale
dello stato civile ovvero al ministro di culto che celebra il
matrimonio;
- convenzione
successiva al matrimonio, stipulata avanti un Notaio ed alla
presenza obbligatoria e non rinunciabile dei testimoni.
Si osserva peraltro
che nel regime di separazione vigono particolare regole in materia
di onere della prova.
Con ciò si intende
che, in caso di contenzioso giudiziale fra i coniugi, questi, ai
sensi dell'art. 219 c.c., potranno provare con ogni mezzo, nei loro
rispettivi confronti, la proprietà esclusiva del bene mobile acquistato,
non applicandosi i limiti di ammissione della prova testimoniale
di cui agli artt. 2721 e seguenti codice civile.
Nel caso in
cui nessuno dei due coniugi riesca a provare la proprietà esclusiva
del bene, questo è attribuito in proprietà di entrambi di coniugi,
per pari quota (art. 219 II comma c.c.).
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