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IL
DIVORZIO CONGIUNTO
Divorzio congiunto senza avvocato?
Nell’ambito del
cosiddetto “Decreto Competitività”, emanato dal
Governo Berlusconi nel corso del 2005, sono state approvate anche
modifiche relativamente alle procedure di separazione e divorzio.
In particolare nel caso
in cui il ricorso per la separazione consensuale venga presentato
dopo il 28 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della riforma),
lo stesso deve essere adeguato alle nuove norme, che prevedono tra
l’altro la necessità di un avvocato.
Purtroppo molti
tribunali italiani ritengono che questa norma sia applicabile anche
ai ricorsi per divorzio congiunto.
E' comunque
possibile verificare anche telefonicamente presso la cancelleria
del tribunale di competenza la posizione di detto tribunale in relazione
alla necessità dell’avvocato per un divorzio congiunto.
Ricordiamo che
ai sensi dell'art. 4 Legge 898/70 (Legge divorzio), il ricorso può
essere presentato soltanto al Tribunale competente in relazione
alla residenza di uno dei due coniugi, riferendosi alla residenza
effettiva al momento di presentazione del ricorso per divorzio congiunto
in Tribunale.
Nel caso in
cui il Tribunale richiedesse la presenza dell'avvocato, siamo in
grado di mettervi a disposizione un nostro avvocato fiduciario del
vostro Foro di competenza ad un prezzo convenzionato, inferiore
di circa il 50% delle normali tariffe.
Se invece fosse
possibile procedere senza avvocato, il costo sarà limitato
alla predisposizione degli atti ed alle necessarie istruzioni per
procedere autonomamente, come presentato alla pagina:
http://www.divorziofacile.it/servizio/no_tariffe.html
Per qualunque informazione
senza alcun impegno da parte vostra, scriveteci a info@divorziofacile.it.
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