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IL
DIVORZIO CONGIUNTO
Il
divorzio congiunto
Il divorzio
costituisce la definitiva cessazione dei diritti / doveri derivanti
dal matrimonio, ma può essere chiesto al Tribunale solo
dopo tre anni di separazione legale (i tre anni decorrono
dal giorno dell'udienza per la separazione legale tenutasi davanti
al Presidente del Tribunale).
La procedura
dettata per il divorzio congiunto prevede
la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, formata
da tre giudici.
Anche in questo
caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta
o ricostituita per
uno o più motivi previsti dalla legge.
Ed il motivo che più frequentemente impedisce la ricostituzione
della comunione materiale e spirituale è l'intervenuta
separazione triennale dei coniugi.
A differenza
degli articoli del codice civile sulla separazione, l'art. 4 comma
XVI citato specifica il contenuto obbligatorio della domanda congiunta
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso deve
infatti indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole
e ai rapporti economici tra i coniugi.
E' altresì previsto
esplicitamente il potere del tribunale di valutare la rispondenza
delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse
dei figli.
Qualora il contenuto
del ricorso non sia ritenuto idoneo allo scopo citato, il tribunale
dovrà emettere provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole
e dei figli e nominare il giudice istruttore, il quale, attraverso
un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole
pattuite alla Legge.
Si verificherà
quindi una trasformazione della procedura semplificata in una causa
di tipo ordinario, con la necessità di dover incaricare obbligatoriamente
un legale per ogni parte.
Al contrario,
se il tribunale in camera di consiglio ritenga che il contenuto
del ricorso sia perfettamente conforme a legge, verificata altresì
l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70,
dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio.
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