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PREMESSE ALLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO:
L'impatto emotivo

Perchè scegliere la separazione consensuale ed il divorzio congiunto

Le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto
Le statistiche in Italia
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE:
La separazione consensuale
Controllo del tribunale e condizioni non omologabili
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L'addebito nella separazione giudiziale
Separazione consensuale senza avvocato?
IL DIVORZIO CONGIUNTO:
Il divorzio congiunto
Divorzio congiunto senza avvocato?

 

IL DIVORZIO CONGIUNTO

Il divorzio congiunto

Il divorzio costituisce la definitiva cessazione dei diritti / doveri derivanti dal matrimonio, ma può essere chiesto al Tribunale solo dopo tre anni di separazione legale (i tre anni decorrono dal giorno dell'udienza per la separazione legale tenutasi davanti al Presidente del Tribunale).

La procedura dettata per il divorzio congiunto prevede la comparizione dei coniugi in camera di consiglio, formata da tre giudici.

Anche in questo caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti dalla legge.
Ed il motivo che più frequentemente impedisce la ricostituzione della comunione materiale e spirituale è l'intervenuta separazione triennale dei coniugi.

A differenza degli articoli del codice civile sulla separazione, l'art. 4 comma XVI citato specifica il contenuto obbligatorio della domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il ricorso deve infatti indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi.

E' altresì previsto esplicitamente il potere del tribunale di valutare la rispondenza delle condizioni pattuite congiuntamente dalle parti all'interesse dei figli.

Qualora il contenuto del ricorso non sia ritenuto idoneo allo scopo citato, il tribunale dovrà emettere provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominare il giudice istruttore, il quale, attraverso un giudizio ordinario, dovrà accertare la conformità delle clausole pattuite alla Legge.

Si verificherà quindi una trasformazione della procedura semplificata in una causa di tipo ordinario, con la necessità di dover incaricare obbligatoriamente un legale per ogni parte.

Al contrario, se il tribunale in camera di consiglio ritenga che il contenuto del ricorso sia perfettamente conforme a legge, verificata altresì l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70, dovrà senz'altro emettere la sentenza di divorzio.

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