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PREMESSE
ALLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
Perchè
scegliere la separazione consensuale ed il divorzio congiunto
Innanzitutto
perché la separazione consensuale è la via più rapida e meno onerosa
per risolvere il proprio rapporto matrimoniale (fondandosi l'accordo
sul consenso espresso davanti al Presidente del tribunale).
Ciò si traduce,
per la procedura di separazione consensuale, in una durata di circa
quattro mesi, a fronte di oltre tre anni richiesti
mediamente per la separazione giudiziale (fonte ISTAT), che possono
raggiungere anche 10 anni a fronte di un eventuale appello e di
un ricorso in cassazione.
Quanto al costo,
la parcella media di un avvocato per una separazione consensuale
o un divorzio congiunto si aggira sui 2.000 Euro, mentre per le
procedure di separazione o divorzio giudiziale il costo è
notevolmente superiore, trattandosi di un giudizio contenzioso ordinario
che necessita di uno studio approfondito della controversia. Su
tale determinazione grava poi l'incognita dell'appello e del ricorso
in cassazione, procedure che determinano un sensibile aumento di
costi.
Anche per il
divorzio
congiunto la durata media dei procedimenti è notevolmente inferiore
rispetto a quelli contenziosi. L'ovvio motivo è che il consenso
della coppia, oltre all'esistenza dei necessari requisiti richiesti
dalla Legge (fra cui l'intervenuta separazione legale triennale
della coppia), esclude a priori ogni ritardo nella decisione sulle
richieste dei coniugi.
Un secondo motivo
che depone a favore della scelta consensuale si ricava proprio dagli
esiti della procedura contenziosa. Ancora una volta i dati Istat
non fanno che confermare questa nostra convinzione. Si consideri
infatti che tra le separazioni giudiziali (che costituiscono solo
il 15% del totale, circa 9.000 casi) solo 2000 (dati relativi al
1997) si sono concluse con un addebito di responsabilità
al marito e 500 con un addebito di responsabilità alla moglie.
Per soli
2.500 casi su 60.000 quindi, vi è stata una sentenza che ha
posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge la responsabilità della
fine del matrimonio, mentre circa 6.500 casi sono terminati con
una pronuncia di intollerabilità della convivenza, ovvero con una
pronuncia che non produce alcun sostanziale beneficio per i coniugi
rispetto all'accordo consensuale omologato.
Si è
quindi convinti che una procedura non consensuale estesa all'esame
della violazione dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e che
può concludersi con un addebito di responsabilità
in capo ad uno di essi, spesso non migliora la posizione patrimoniale
del coniuge bisognoso, ma garantisce solo in pochi casi, la soddisfazione
morale del torto subito.
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