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PREMESSE ALLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO:
L'impatto emotivo

Perchè scegliere la separazione consensuale ed il divorzio congiunto

Le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto
Le statistiche in Italia
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE:
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PREMESSE ALLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO

Perchè scegliere la separazione consensuale ed il divorzio congiunto

Innanzitutto perché la separazione consensuale è la via più rapida e meno onerosa per risolvere il proprio rapporto matrimoniale (fondandosi l'accordo sul consenso espresso davanti al Presidente del tribunale).

Ciò si traduce, per la procedura di separazione consensuale, in una durata di circa quattro mesi, a fronte di oltre tre anni richiesti mediamente per la separazione giudiziale (fonte ISTAT), che possono raggiungere anche 10 anni a fronte di un eventuale appello e di un ricorso in cassazione.

Quanto al costo, la parcella media di un avvocato per una separazione consensuale o un divorzio congiunto si aggira sui 2.000 Euro, mentre per le procedure di separazione o divorzio giudiziale il costo è notevolmente superiore, trattandosi di un giudizio contenzioso ordinario che necessita di uno studio approfondito della controversia. Su tale determinazione grava poi l'incognita dell'appello e del ricorso in cassazione, procedure che determinano un sensibile aumento di costi.

Anche per il divorzio congiunto la durata media dei procedimenti è notevolmente inferiore rispetto a quelli contenziosi. L'ovvio motivo è che il consenso della coppia, oltre all'esistenza dei necessari requisiti richiesti dalla Legge (fra cui l'intervenuta separazione legale triennale della coppia), esclude a priori ogni ritardo nella decisione sulle richieste dei coniugi.

Un secondo motivo che depone a favore della scelta consensuale si ricava proprio dagli esiti della procedura contenziosa. Ancora una volta i dati Istat non fanno che confermare questa nostra convinzione. Si consideri infatti che tra le separazioni giudiziali (che costituiscono solo il 15% del totale, circa 9.000 casi) solo 2000 (dati relativi al 1997) si sono concluse con un addebito di responsabilità al marito e 500 con un addebito di responsabilità alla moglie.

Per soli 2.500 casi su 60.000 quindi, vi è stata una sentenza che ha posto a carico dell'uno o dell'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, mentre circa 6.500 casi sono terminati con una pronuncia di intollerabilità della convivenza, ovvero con una pronuncia che non produce alcun sostanziale beneficio per i coniugi rispetto all'accordo consensuale omologato.

Si è quindi convinti che una procedura non consensuale estesa all'esame della violazione dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e che può concludersi con un addebito di responsabilità in capo ad uno di essi, spesso non migliora la posizione patrimoniale del coniuge bisognoso, ma garantisce solo in pochi casi, la soddisfazione morale del torto subito.

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