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LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE
L'addebito
nella separazione giudiziale
Il secondo comma
dell'art. 151 c.c. sancisce che il Giudice dichiara, ove ne ricorrano
le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile
la separazione in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio.
Il riferimento
agli obblighi di cui all'art. 143 c.c., in questo caso, è certamente
più esplicito ed impone la valutazione della condotta del coniuge
in rapporto ad una serie di circostanze.
Rileverà fra
l'altro anche la condotta tenuta dall'altro coniuge, occorrendo
talvolta accertare se la violazione di un obbligo famigliare non
possa trovare una qualche giustificazione nell'illecito ed anteriore
comportamento dell'altro coniuge.
Talvolta il
giudizio potrà concludersi con una pronuncia di compensazione delle
colpe per entrambi i coniugi.
Sinteticamente
i comportamenti più consueti che conferiscono il diritto a chiedere
la separazione con addebito sono:
- l'offendere
il decoro e l'onore del coniuge;
- l'omissione
dell'attività sessuale;
- la
gelosia morbosa;
- il
divieto di intrattenere rapporti extrafamigliari;
- l'ostacolare
la pratica religiosa e ogni altra attività di carattere culturale,
politica, assistenziale in cui si estrinsechi la personalità del
coniuge, ed altri ancora.
Quanto alla
sfera patrimoniale rileverà principalmente l'ipotesi in cui al coniuge
più debole sia fatto mancare quanto necessario per il sostentamento
ed una vita dignitosa.
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