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LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE
La
separazione consensuale
Una volta formato
il fascicolo d'ufficio in cui è contenuto il ricorso per
separazione consensuale ed i documenti allegati, il presidente del
tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono
comparire personalmente.
Nel corso di
tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione
dei coniugi ed a tal fine è fatto obbligo per il presidente
del Tribunale di sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente.
Qualora il presidente
riesca a procurare la conciliazione delle parti, ne viene dato atto
in un apposito verbale, con l'archiviazione della procedura di separazione.
Nel caso in
cui i coniugi ribadiscano la loro volontà di separarsi alle
condizioni esplicitate nel ricorso e riportate nel verbale d'udienza,
il procedimento prosegue con l'omologazione delle condizioni stesse
da parte del tribunale.
L'omologazione,
ovvero il controllo sulla conformitā e compatibilitā degli accordi
di separazione alla legge, č un procedimento che si instaura d'ufficio,
senza la necessitā di alcuna specifica ed ulteriore domanda da
parte dei coniugi.
Tale provvedimento
segna la fase ultima della separazione consensuale, e conferisce
piena efficacia agli accordi di separazione.
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