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LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE
Controllo
del tribunale e condizioni non omologabili
Può il tribunale
rifiutare l'omologazione degli accordi presi dai coniugi?
L'art.
158 codice civile II comma risponde a questo quesito indicando
che il contrasto dell'accordo con l'interesse dei figli può
impedirne l'omologazione.
V'è quindi l'interesse
a garantire un'effettiva tutela per la prole non maggiorenne mentre
è esclusa la possibilità per il presidente del tribunale di indicare
modifiche alle clausole che riguardano i rapporti patrimoniali reciproci
dei coniugi.
Certo è che,
anche per una coppia senza figli, alcuni accordi manifestamente
contrari alla legge verrebbero rigettati dal tribunale in sede di
omologazione.
Ad esempio,
il coniuge bisognoso (a cui non è addebitabile la separazione) che
non ha adeguati redditi propri ha pieno diritto all'assegno di mantenimento.
Una rinuncia
a priori a tale diritto ovvero alla facoltà di chiederne la revisione
a fronte del mutamento delle "circostanze" è nulla e non omologabile.
Altrimenti non
omologabile sarebbe la clausola che preveda un esonero per un genitore
dall'obbligo di mantenimento del figlio minore (o del figlio maggiore
d'età ma non economicamente autosufficiente) anche se, ai
sensi del nuovo articolo 155 codice civile, è stata
espressamente prevista la possibilità di derogare al principio
per cui i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli
in misura proporzionale al proprio reddito.
E' quindi opportuno
che gli accordi di separazione eventualmente raggiunti dai coniugi
in autonomia vengano sempre ed attentamente vagliate da esperti
in diritto di famiglia, onde evitare che la procedura di separazione
trovi ostacolo proprio nella fase finale di approvazione (omologazione)
da parte del tribunale.
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