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PREMESSE ALLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO:
L'impatto emotivo

Perchè scegliere la separazione consensuale ed il divorzio congiunto

Le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto
Le statistiche in Italia
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE:
La separazione consensuale
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La separazione giudiziale
L'addebito nella separazione giudiziale
Separazione consensuale senza avvocato?
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Divorzio congiunto senza avvocato?

 

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE

La separazione giudiziale

Diversamente dalla separazione consensuale, quella giudiziale presuppone lo svolgimento di un processo vero e proprio, con il conseguente obbligo di incaricare un difensore diverso per ogni coniuge.

Come è intuibile, nel corso del processo vengono vagliate le reciproche domande dei coniugi che devono essere proposte al giudice in osservanza di precise regole procedurali.

Quanto sopra si conclude con la pronuncia di una sentenza che potrebbe essere oggetto di riforma da parte della Corte d'appello, mentre, a sua volta, la sentenza d'appello è ricorribile in Cassazione.

I presupposti della pronuncia di separazione giudiziale sono riportati nell'art. 151 c.c. e si traducono nel verificarsi di fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, sono tali da "rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza" o da "recare grave pregiudizio all'educazione della prole".

Il codice civile non specifica né elenca la natura e le caratteristiche dei fatti , lasciando così intendere che qualsiasi circostanza che sia incompatibile con il protrarsi della convivenza e dell'unità famigliare conferisce il diritto a domandare la separazione.

Si dovrà comunque trattare di "fatti" connessi alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e sanciti nell'art. 143 c.c.

In ordine alla procedura di separazione giudiziale è nostro dovere segnalare importanti novità introdotte dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui l'obbligo di allegare al ricorso introduttivo promosso da un coniuge (ed alla memoria difensiva dell'altro coniuge) le ultime dichiarazioni dei redditi presentate da entrambi.

Inoltre, con riguardo ai provvedimenti da assumere in favore dei figli, il riformato art. 155 codice civile ha previsto la facoltà per il giudice di disporre un accertamento avvalendosi della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate.

E' quindi evidente l'esigenza di introdurre degli strumenti che, in caso di lite tra i coniugi, possano agevolare il raggiungimento di decisioni il più possibile eque dal punto in ordine ad aspetti che sono frequentemente all'origine di contrasti tra i coniugi e che di fatto impediscono il raggiungimento di accordi consensuali.

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