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LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE E GIUDIZIALE
La
separazione giudiziale
Diversamente
dalla separazione consensuale, quella giudiziale presuppone lo svolgimento
di un processo vero e proprio, con il conseguente obbligo di incaricare
un difensore diverso per ogni coniuge.
Come è
intuibile, nel corso del processo vengono vagliate le reciproche
domande dei coniugi che devono essere proposte al giudice in osservanza
di precise regole procedurali.
Quanto sopra
si conclude con la pronuncia di una sentenza che potrebbe essere
oggetto di riforma da parte della Corte d'appello, mentre, a sua
volta, la sentenza d'appello è ricorribile in Cassazione.
I presupposti
della pronuncia di separazione giudiziale sono riportati nell'art.
151 c.c. e si traducono nel verificarsi di fatti che, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, sono tali da "rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza" o da "recare
grave pregiudizio all'educazione della prole".
Il codice civile
non specifica né elenca la natura e le caratteristiche dei fatti
, lasciando così intendere che qualsiasi circostanza che sia incompatibile
con il protrarsi della convivenza e dell'unità famigliare conferisce
il diritto a domandare la separazione.
Si dovrà comunque
trattare di "fatti" connessi alla violazione degli obblighi nascenti
dal matrimonio e sanciti nell'art. 143 c.c.
In ordine alla
procedura di separazione giudiziale è nostro dovere segnalare
importanti novità introdotte dal D.L. 14.03.2005 n.
35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80, tra cui l'obbligo
di allegare al ricorso introduttivo promosso da un coniuge (ed alla
memoria difensiva dell'altro coniuge) le ultime dichiarazioni dei
redditi presentate da entrambi.
Inoltre, con
riguardo ai provvedimenti da assumere in favore dei figli, il riformato
art. 155 codice civile ha previsto la facoltà per il
giudice di disporre un accertamento avvalendosi della polizia tributaria
sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati
a soggetti diversi, ove le informazioni di carattere economico fornite
dai genitori non risultino sufficientemente documentate.
E' quindi evidente
l'esigenza di introdurre degli strumenti che, in caso di lite tra
i coniugi, possano agevolare il raggiungimento di decisioni il più
possibile eque dal punto in ordine ad aspetti che sono frequentemente
all'origine di contrasti tra i coniugi e che di fatto impediscono
il raggiungimento di accordi consensuali.
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